Distacco e prestito di personale: dall’1.1.2025 soggetto ad IVA

L’approvazione definitiva del Decreto Legge Salva infrazioni (D.L. 131/2024) segna un cambiamento significativo nel trattamento fiscale dei prestiti e distacchi di personale in Italia.

  • Dall’1.1.2025 le somme corrisposte a fronte di prestiti / distacchi di personale stipulati / rinnovati da tale data sono imponibili IVA.

NORMA NAZIONALE FINO AL 31.12.2024

Fino al 31.12.2024 l’addebito di somme per distacchi di personale, consistenti in un ribaltamento di costi, senza alcun margine (mark-up), è un’operazione non rilevante ai fini IVA.

L’art. 8, comma 35, Legge n. 67/88 dispone, infatti, che: “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

 

ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Con la sentenza 11.3.2020, relativa alla causa C-94/19, la Corte di Giustizia UE ha sancito la non conformità del citato comma 35 alle Direttive n. 77/388/CE e n. 2006/112/CE.

Si realizza una prestazione di servizi “a titolo oneroso” (rilevante ai fini IVA) quando tra prestatore e beneficiario avviene uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario, ossia quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, è irrilevante il fatto che l’ammontare del corrispettivo sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo distaccante ha sostenuto.

 

NUOVA NORMA NAZIONALE E DECORRENZA

Il Legislatore ha allineato la normativa nazionale alle Direttive UE ed è stata abrogato citato comma 35 dell’art. 8, Legge n. 67/88 (art. 16-ter, DL n. 131/2024, convertito in Legge n. 166/2024).

Di conseguenza, tutte le operazioni di prestito e distacco di personale, se effettuate a titolo oneroso (anche se limitato al rimborso puro del costo), saranno soggette a IVA.

La nuova disposizione è applicabile ai prestiti / distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2025.

È stabilito espressamente che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente (fino al 31.12.2024), per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi:

  • sia nel caso in cui il corrispettivo sia stato assoggettato ad IVA, in base alla sentenza della Corte di Giustizia UE;
  • sia nel caso in cui la prestazione sia stata considerata fuori campo IVA, ex 8, comma 35, Legge n. 67/88.

In termini applicativi, questa modifica normativa implica che le aziende, specialmente quelle operanti in forma di gruppo, dovranno adeguare le proprie strategie di gestione del personale, tenendo conto del nuovo obbligo di assoggettamento a IVA delle operazioni di distacco e prestito.

 

Distinti saluti.

Padova, 09.12.2024            

 

Circolare 11-2024 Distacco e prestito di personale dall’1.1.2025 soggetto ad IVA