IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 21% SULLE RIVALUTAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI

Nel disegno di legge di bilancio del 2026 si prevede una modifica riguardante la rideterminazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che viene incrementata dal 18% al 21% ex art. 5 della l. 448/2001, sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.

Rimane uguale al 18% l’imposta sostitutiva applicata alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili ex art. 7 della l. 448/2001.

Dal 1° gennaio di ciascun anno la norma permette di rivalutare il costo o valore d’acquisto, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili, di partecipazioni e terreni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva entro il 30 novembre dello stesso anno.

Riferendosi esclusivamente alle partecipazioni l’aumento dell’aliquota al 21% sarà applicabile solo alle rivalutazioni di partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026 e da perfezionarsi entro il 30 novembre 2026.

Per quanto riguarda invece le partecipazioni non quotate, entro il 30 novembre si richiede:

  • la redazione e asseverazione di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • il versamento del contribuente dell’imposta sostitutiva del 21%.

Per le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati l’imposta sostitutiva si applica invece sul valore normale che viene determinato attraverso la media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre dell’anno precedente.

L’incremento dell’aliquota rende necessaria maggiore attenzione riguardo la convenienza economica dell’affrancamento, risultando conveniente solo se la plusvalenza attesa supera l’80,77% del valore della partecipazione, tenendo conto anche dei costi accessori.

9. Flash news – Legge di bilancio rivalutazione partecipazioni con imposta sostitutiva