L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello di ieri n. 77, ha chiarito che non sarà possibile beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento se vengono effettuati pagamenti in contanti superiori ai 500 euro, anche quando si tratta di acquisto di valori bollati.
L’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti, sia per le imposte indirette sia ai fini IVA, che rispettano alcune condizioni, tra cui:
- tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di importo superiore a 500 euro;
- documentazione delle operazioni attive tramite:
- fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), oppure
- memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi della sussistenza dei requisiti per la riduzione dei termini.
Anche un solo pagamento (effettuato o ricevuto) in contanti sopra soglia comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione. La soglia è comprensiva di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione).
Secondo l’Agenzia delle Entrate la tracciabilità riguarda tutte le operazioni svolte nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tra queste quindi rientra anche l’acquisto di valori bollati.
Pertanto, il pagamento in contanti oltre la soglia di 500 euro impedisce di applicare la riduzione dei termini di accertamento, indipendentemente dalla presenza degli altri requisiti.
Circolare 13 – Nessuna riduzione dei termini d’accertamento per valori bollati pagati in contanti