NOVITÀ ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – MODELLO TFR3

Con il decreto interministeriale 4 settembre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il nuovo modello TFR3, che completa il quadro operativo della riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Il modulo recepisce il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 come modificato dall’art. 1, comma 204, della legge n. 199/2025, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Quanto all’ambito di applicazione, il TFR3 riguarda i lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, limitatamente al settore privato (restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici). Il modello distingue due macro-categorie: il lavoratore di prima assunzione (primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026) e il lavoratore non di prima assunzione, per il quale occorre verificare l’eventuale posizione previdenziale pregressa.

In merito ai termini, il periodo per esercitare le opzioni previste è ridotto a 60 giorni dalla data di assunzione, in luogo dei sei mesi previsti dal precedente regime per le assunzioni fino al 30 giugno 2026.

Con riferimento agli obblighi informativi, prima di raccogliere la scelta del lavoratore il datore di lavoro è tenuto a fornire l’informativa prevista dall’art. 8, commi 8 e 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005, relativa agli accordi collettivi applicabili, alla forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica, al funzionamento del meccanismo e alle opzioni esercitabili. Il TFR3 non sostituisce tale informativa, ma ne documenta la corretta ricezione da parte del lavoratore.

Quanto al lavoratore di prima assunzione, in assenza di una scelta contraria entro 60 giorni il TFR viene destinato automaticamente alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili; in presenza di più forme, si applica quella scelta dal maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In mancanza di una forma collettiva individuabile, la destinazione avviene verso la forma residuale di cui al D.M. 31 marzo 2020, n. 85. L’adesione automatica comporta l’obbligo di versare anche la contribuzione datoriale; la contribuzione a carico del lavoratore non è invece obbligatoria quando la retribuzione annua lorda risulta inferiore all’importo dell’assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335/1995).

Entro i 60 giorni, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica mantenendo il TFR secondo il regime dell’art. 2120 c.c., destinarlo a una diversa forma di previdenza complementare oppure, nei casi ammessi dagli accordi collettivi, definirne la misura di conferimento. Mostriamo una tabella riassuntiva delle principali casistiche gestite dal modello:

 

Situazione del neoassunto

Effetto

Sezione del TFR3

Prima assunzione dopo il 30 giugno 2026

Opera l’automatismo salvo opzione contraria entro 60 giorni

Sezione 1

Non prima assunzione, nessuna adesione con TFR in essere

Non opera l’adesione automatica

Dichiarazione posizione pregressa

Non prima assunzione, adesione con TFR in essere

60 giorni per indicare la destinazione; in difetto opera l’automatismo

Sezione 2

Prima assunzione con scelta di mantenere il TFR ex art. 2120 c.c.

Nessun conferimento alla previdenza complementare

Sezione 1, D

Prima assunzione con fondo liberamente scelto

Adesione esplicita al fondo indicato

Sezione 1, C

 

Quanto all’attestazione finale, l’ultima parte del modello è riservata al datore di lavoro, che deve dichiarare di avere fornito l’informativa, di avere acquisito e conservato la dichiarazione del lavoratore e di averne rilasciato copia allo stesso. Il TFR3 entra quindi a pieno titolo nella documentazione di assunzione gestita dall’azienda; è inoltre prevista, a decorrere da una data che sarà comunicata sul portale ministeriale, la possibilità di compilazione online.

Circolare_31_2026