Sono stati introdotti degli aggiornamenti alle regole della fatturazione elettronica riguardanti, da un lato, la gestione dei rapporti con i Gruppi IVA e, dall’altro, il numero massimo di Codici Destinatario utilizzabili nel Sistema di Interscambio (SdI).
Con riferimento alla fatturazione nei confronti di un Gruppo IVA, il DM 6.4.2018 prevede l’obbligo di indicare in fattura sia la partita IVA del Gruppo sia il codice fiscale del singolo partecipante che effettua l’operazione.
In tal merito, mostriamo una tabella riassuntiva di tutte le casistiche sui nuovi controlli effettuati:
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IdFiscaleIVA |
Codice Fiscale indicato |
Controllo effettuato |
Esito / Errore |
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Presente |
Assente |
Se è indicata la P.IVA del Gruppo IVA, il CF deve essere obbligatoriamente presente |
Scarto fattura – errore 00326 |
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Presente |
Presente ma non appartenente a un partecipante del Gruppo IVA |
Verifica appartenenza del CF a un partecipante del Gruppo |
Scarto fattura – errore 00325 |
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Presente |
Presente e appartenente a un partecipante del Gruppo IVA |
Controllo corretto |
Fattura accettata |
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Assente |
Presente ma corrispondente al CF del Gruppo IVA (e non del partecipante) |
Non è ammesso indicare il CF del Gruppo IVA al posto di quello del partecipante |
Scarto fattura – errore 00327 |
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Assente |
Presente ma non riferito a un partecipante del Gruppo IVA |
Il CF deve comunque appartenere a un partecipante |
Scarto fattura |
Infine, in merito al Codice Destinatario, utilizzato per l’instradamento delle fatture elettroniche, la versione 1.9.1 delle Specifiche tecniche ha innalzato il limite massimo richiedibile a 300 codici per utente, ampliando la capacità di gestione dei canali di ricezione da parte dei soggetti accreditati.