Con il Decreto attuativo del 4.5.2026, il MiMiT ha definito le modalità e i termini per la fruizione dell’iperammortamento, l’incentivo disciplinato all’art. 1, commi 427–436 e 454–459, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026).
La misura, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si rivolge alle imprese che nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028 effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Tabelle IV e V della Legge) e in beni materiali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Il Decreto introduce la disciplina operativa in materia di comunicazioni al GSE, maggiorazione spettante, obblighi documentali e cause di decadenza.
Ambito oggettivo e vincolo di origine
Con efficacia retroattiva agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, l’art. 7, D.L. n. 38/2026 ha soppresso il vincolo “made in UE/SEE” per i beni materiali e immateriali agevolabili.
Il vincolo di origine permane per gli impianti fotovoltaici, agevolabili solo se rientranti nelle categorie B e C del Registro Enea ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023.
Quanto ai beni immateriali, sono agevolabili esclusivamente i software stand alone ricompresi nella Tabella V, acquisiti in proprietà o in licenza d’uso pluriennale iscrivibili quali immobilizzazioni immateriali: l’estensione ai software in modalità SaaS (Software as a Service / cloud computing) non è stata recepita dal Decreto.
In sede di conversione del D.L. n. 38/2026 è stato inoltre disposto che l’iperammortamento rileva quale rettifica del reddito d’impresa ai fini dell’elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB), ai sensi dell’art. 1, commi 454–459, Legge n. 199/2025.
Procedura di accesso: le cinque comunicazioni al GSE
La fruizione dell’iperammortamento è subordinata all’invio telematico al GSE di tre comunicazioni principali; il mancato invio non consente il perfezionamento della procedura di accesso al beneficio.
A queste si aggiungono due comunicazioni annuali di monitoraggio, per un totale di cinque adempimenti.
Le comunicazioni devono essere trasmesse tramite la piattaforma informatica nella sezione “Area Clienti” del sito www.gse.it, accessibile tramite SPID/CIE. I modelli e i termini di apertura della piattaforma saranno definiti con prossimi Decreti Direttoriali MiMiT.
La comunicazione preventiva va inviata per ciascuna struttura produttiva e deve indicare i dati identificativi dell’impresa, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti nelle Tabelle IV e V, la data prevista di interconnessione e di entrata in funzione, nonché i dati relativi all’applicazione della maggiorazione.
La comunicazione di conferma va inviata entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche GSE sulla preventiva. Deve attestare il versamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle relative fatture. Per i beni in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.
La comunicazione di completamento va trasmessa al completamento degli investimenti e all’avvenuta interconnessione dei beni, comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Il termine è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
In sostanza, la comunicazione di completamento può essere trasmessa soltanto dopo che il bene è stato installato, interconnesso al sistema aziendale e che il perito ha rilasciato l’attestazione. Per impianti complessi, linee produttive integrate e progetti che richiedono adeguamenti software, è prudente prevedere un margine temporale adeguato tra entrata in funzione e interconnessione.
Nella comunicazione va indicata, per ciascun bene, la data di effettuazione dell’investimento ai sensi dell’art. 109, TUIR (consegna/spedizione). Per i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, rileva la data di fine lavori.
Le comunicazioni annuali di monitoraggio decorrono dalla prima comunicazione preventiva e si protraggono fino al termine di fruizione dell’agevolazione:
- entro il 20 gennaio di ogni anno (investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione di utilizzo del beneficio) ed
- entro il 30 giugno di ogni anno (piano di ammortamento con indicazione delle quote agevolate per esercizio).
In sintesi:
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Quando |
Adempimento |
Cosa serve |
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All’avvio |
Comunicazione preventiva |
Descrizione dell’investimento per struttura produttiva e plafond richiesto |
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Entro 60 giorni dall’OK del GSE |
Conferma della prenotazione |
Acquisto: acconti almeno pari al 20%. Leasing: contratto stipulato e ordine firmato |
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Entro il 15 novembre 2028 |
Comunicazione di completamento |
Bene interconnesso + perizia asseverata + certificazione contabile |
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Ogni anno entro il 20 gennaio |
Comunicazione annuale di monitoraggio |
Stato investimenti, costi sostenuti, utilizzo previsto del beneficio |
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Ogni anno entro il 30 giugno |
Comunicazione integrativa |
Piano di ammortamento e quote di incentivo per esercizio |
Maggiorazione spettante
La maggiorazione decorre dal periodo d’imposta di trasmissione della comunicazione di completamento, previa entrata in funzione del bene nel medesimo periodo, ed è fruibile a condizione che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche. La misura è differenziata per scaglione di investimento, calcolata annualmente con riferimento agli investimenti completati:
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Importo investimento |
Maggiorazione costo acquisizione |
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Fino a € 2.500.000 |
180% |
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Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
100% |
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Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
50% |
Obblighi documentali
Sono richieste per tutte le imprese:
- la perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’Albo, ovvero un’attestazione corredata da analisi tecnica rilasciata da un Ente di certificazione accreditato, e
- la certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (per le imprese non obbligate: da un Revisore legale dei conti o Società di revisione).
È stata eliminata la possibilità di ricorrere a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per beni di costo non superiore a 300.000 euro, prevista nelle bozze precedenti.
Decadenza dall’agevolazione
Determina la decadenza totale o parziale dal beneficio il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
- la cessione a titolo oneroso del bene o la sua destinazione a strutture produttive ubicate all’estero nel corso del periodo di fruizione, senza sostituzione con bene a caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta;
- l’assenza di requisiti di ammissibilità o la presenza di documentazione irregolare per fatti imputabili all’impresa e non sanabili;
- la mancata conservazione della documentazione relativa ai costi agevolabili;
- le false dichiarazioni rese nella procedura;
- l’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario.
Circolare 17 – Novità iperammortamento