Per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere in sanzioni, dal 1° aprile 2025 è possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione elettronica con codice TD29.
Tale comunicazione è finalizzata ad evitare la sanzione del 70% dell’IVA, con un minimo di € 250, a carico del cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura entro i termini di legge o ha ricevuto una fattura irregolare.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente non deve più emettere autofattura TD20 né versare l’IVA, ma deve invece comunicare l’omissione o l’irregolarità entro 90 giorni, tramite il documento TD29, che è utilizzabile solo dal 1° aprile 2025.
Per il periodo transitorio 1° settembre – 31 dicembre 2024, il nuovo TD29 non era ancora utilizzabile, ma i 90 giorni utili per la regolarizzazione della fattura potevano scadere prima del 1° aprile 2025.
In assenza di chiarimenti ufficiali si suggerisce di emettere autofattura TD20 senza versare IVA e senza gestirla contabilmente, a mero scopo comunicativo.
Il documento TD29, infatti, ha funzione solo comunicativa, non rileva ai fini IVA, nel senso che non consente di esercitare la detrazione dell’iva relativa all’acquisto e non sostituisce la regolare ricezione della fattura.
Per evitare di incorrere in sanzioni, lo Studio consiglia, quindi, di verificare regolarmente la ricezione e correttezza delle fatture passive; in caso di violazioni, trasmettere il documento TD29 entro 90 giorni.
Circolare 20 – Nuove modalità di regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari – documento TD29