Dal 2025, per le imprese e i professionisti italiani sarà obbligatorio saldare le spese di trasferta e rappresentanza utilizzando esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili come carte di credito, bonifici bancari o postali, e altri strumenti previsti dall’articolo 23 del D.lgs. 241/1997 (quali assegni bancari o circolari). Tale disposizione, introdotta dall’articolo 10 del Disegno di Legge di Bilancio 2025, mira a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale collegato alla sotto-fatturazione e alla deduzione indebita di costi non realmente sostenuti.
Obbligo di tracciabilità e conseguenze sulla deduzione delle spese
Le aziende e i liberi professionisti che, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, non adegueranno le proprie pratiche al pagamento tracciabile delle spese di trasferta e rappresentanza perderanno il diritto alla deduzione di tali costi, sia ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) sia dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Inoltre, in caso di rimborso delle spese al dipendente tramite nota spese non documentata da pagamenti tracciabili, l’importo rimborsato sarà considerato reddito e, quindi, soggetto a tassazione in busta paga.
Applicazione specifica su spese di vitto, alloggio e trasporto
L’articolo 10 del Ddl di Bilancio stabilisce che l’obbligo di pagamento tracciato si applicherà alle spese relative al vitto, alloggio e trasporto in taxi o servizi di noleggio con conducente. Questo obbligo riguarda non solo le spese sostenute direttamente dall’impresa, ma anche quelle rimborsate ai dipendenti o amministratori, indipendentemente dalla tipologia della trasferta (intra o intercomunale).
Per garantire il rispetto della normativa, sarà fondamentale per le aziende implementare procedure di archiviazione digitale delle ricevute o degli scontrini rilasciati dai fornitori di servizi (ad esempio, fotografie degli scontrini POS emessi dai tassisti), in quanto una raccolta cartacea massiva risulterebbe difficilmente gestibile. Si attende, inoltre, che vengano emanate indicazioni tecniche per chiarire le modalità operative della documentazione necessaria.
Anche per i professionisti e gli artisti, il nuovo comma 6-ter dell’articolo 54 del Tuir prevede che, fermo restando il limite del 75% per le spese di vitto e alloggio (con un tetto massimo del 2% dei corrispettivi percepiti), tali costi saranno deducibili seguendo la stessa logica dei mezzi tracciabili.
Al fine di rafforzare questa manovra, per quanto riguarda le spese di rappresentanza, lo stesso articolo 108 del Tuir sarà successivamente modificato per richiedere pagamenti tracciati quale requisito per la deducibilità nei limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008. In tal modo, le aziende potranno continuare a dedurre questi costi, purché rientrino nelle soglie di deducibilità e vengano soddisfatti i requisiti di tracciabilità.
Distinti saluti.
Padova, 31.10.2024