Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

Entra in vigore il 10 giugno 2025 la legge la Legge 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

La partecipazione dei lavoratori è subordinata ad una duplice condizione:

  • contrattazione collettiva e
  • specifica disposizione statutaria.

Di seguito una sintesi delle varie forme disciplinate dal provvedimento.

 Partecipazione gestionale – “pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa”

Gli statuti delle società possono prevedere la partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali strategiche, attraverso l’inserimento di rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione e controllo.

In particolare:

  • la partecipazione di rappresentanti di lavoratori appare possibile, nonostante la norma non lo cita espressamente, nel Consiglio di Amministrazione delle società con modello tradizionaledi governance.

In base alla lettura e all’interpretazione della norma, si può concludere che, in presenza di modello tradizionale, gli statuti possono prevedere la partecipazione al Consiglio di Amministrazione di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati dai lavoratori dipendenti sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi tra soggetti in possesso di specifici requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità (in questo senso Assonime, nella news legislativa del 27 maggio 2025).

  • Nelle societàcon sistema dualistico, se l’amministrazione ed il controllo sono esercitati da un Consiglio di gestione e da un Consiglio di sorveglianza, gli statuti possono prevedere la partecipazione al Consiglio di sorveglianza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti, individuati sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi;

Tale possibilità normativa sembra limitare la partecipazione gestionale del lavoratore, proprio della norma, limitandoli ad un ruolo indiretto. Rimane, peraltro, la possibilità, ex art. 2409-terdecies comma 1 lett. f-bis) c.c., che lo statuto riconosca al Consiglio di sorveglianza il potere di deliberare in ordine alle operazioni strategiche della società.

  • Nelle societàche non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere la partecipazione al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori che rappresentino gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati da questi ultimi sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.  Secondo, una prima indicazione fornita da Assonime, nella news legislativa del 27 maggio 2025, in questa fattispecie, gli statuti possono prevedere solo la partecipazione al Comitato per il controllo sulla gestione.

 Partecipazione economica e finanziaria – “partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato”

Limitatamente all’anno 2025 è previsto che:

  • in caso di distribuzione ai lavoratoridi una quota di utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, il limite degli utili assoggettabili all’imposta sostitutiva del 5%, ex Legge n. 208/2015, è innalzato da 3.000 a 5.000 € lordi;
  • i dividendi corrispostiai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, di cui alla Legge n. 208/2015, per un importo non superiore a 1.500 € annui, saranno esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Per l’applicazione del regime fiscale sostitutivo il reddito da lavoro dipendente non deve aver superato 80.000 € nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti: l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari, fino al 2027, al 5% e, a regime, sarà pari al 10%. (vedi nostra circolare nr. 27/2025).

In sintesi:

Fattispecie

Limite

Agevolazione

Distribuzione di almeno il 10% degli utili aziendali

5.000 euro

Imposta sostitutiva

Azioni in sostituzione dei premi di risultato

1.500 euro

Esenzione IRPEF del 50% sui dividendi ricevuti

 

Partecipazione organizzativa – “complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa”

Le società possono promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori in eguale numero, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.

È, inoltre, possibile prevedere in organigramma le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.

Le imprese che occupano meno di 35 dipendenti possono favorire forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione dell’impresa, anche attraverso enti bilaterali.

 Partecipazione consultiva – “partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere”

Nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possano essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali, con l’introduzione di una procedura ad hoc, fatte salve le procedure consultive già previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Altri aspetti

Sono previsti obblighi formativi per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nelle commissioni o negli organi societari: almeno dieci ore annue, finanziabili tramite enti bilaterali, fondi interprofessionali o il Fondo Nuove Competenze.

Circolare 29 – Partecipazione dei lavoratori a gestione, capitale e utili delle imprese