PLUSVALENZE SU CRIPTO-ATTIVITÁ CON TASSAZIONE AL 33% DAL 1° GENNAIO

Dal 1° gennaio 2026 è previsto un incremento del carico fiscale sulle plusvalenze relative alle cripto-attività e sugli altri proventi. L’aliquota del 26% viene quindi sostituita dal un’aliquota al 33%.

L’aliquota si applicherà in caso di regime della dichiarazione, in caso di regime del risparmio amministrativo o gestito.

Un’altra novità importante introdotta nel 2025 ma confermata anche per il 2026 riguarda l’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000€. Tuttavia non tutte le operazioni sono imponibili.

In particolare non è considerato imponibile lo scambio tra cripto-attività che hanno la stessa funzione economica. Lo scambio è trattato come mera sostituzione del bene non realizzando quindi alcuna plusvalenza al momento dello scambio.

Ai sensi della norma:

  • le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto delle stesse;
  • i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

La determinazione dei proventi derivanti da cripto-attività come nel caso di stacking stabilisce che sono sia assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione sia vedono applicata la tassazione al 33% sempre sul provento lordo.

Passando poi ad altre novità, a partire dal 2026 si introdurrà un regime speciale per le operazioni che riguardano le “stablecoin” denominate in euro. Verrà applicata un’aliquota del 26% ai redditi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominata in euro.

Per la tassazione agevolata il token si intende come moneta elettronica stabilmente ancorata all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token né il rimborso.

Non viene prevista invece nessuna modifica per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di bollo (o in alternativa l’imposta sul valore cripto-attività) con aliquota del 2% e un tetto massimo di 14.000€ per soggetti diversi da persone fisiche.

L’imposta è dovuta per cripto detenute presso intermediari esteri o portafogli personali e si applica anche a imprese e società.

Circolare 1 – Plusvalenze su cripto-attività con tassazione al 33%