Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 4 agosto 2026, il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale (c.d. “decreto Omnibus”) che, all’articolo 12, ripristina il termine biennale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva e per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
Con riferimento al nuovo termine di detrazione, il decreto modifica gli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972, riportando a due anni il termine decadenziale entro cui il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione e procedere all’annotazione nel registro delle fatture e delle bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa, arte o professione. Viene così superata la disciplina introdotta dall’articolo 2 del Dl 50/2017, che aveva ridotto tale termine a un solo anno, imponendo agli operatori tempi ristretti sia per la registrazione sia per la detrazione.
In merito all’origine della modifica, l’intervento normativo trae impulso dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea T-689/24, che ha riconosciuto la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti anche quando la fattura sia ricevuta successivamente all’effettuazione dell’operazione, purché non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva annuale. La decisione muove dalla tutela dei principi di neutralità, proporzionalità ed effettività dell’Iva, che risulterebbero compromessi qualora al soggetto passivo fosse negata la detrazione pur in presenza delle fatture al momento della dichiarazione.
Quanto agli effetti per le imprese, il nuovo termine biennale offre maggiore flessibilità agli operatori economici con elevato volume di operazioni. Tale ampliamento richiede tuttavia alle aziende di individuare un nuovo punto di equilibrio nella gestione del ciclo passivo: la maggiore elasticità non deve tradursi in un allentamento dei controlli, ma impone un monitoraggio rigoroso del processo di ricezione, registrazione e contabilizzazione delle fatture, per evitare che il più ampio termine si traduca in inefficienze amministrative.
Restano invece aperte due questioni. La prima riguarda le fatture a cavallo d’anno: permane infatti, ai sensi dell’articolo 1 del Dpr 100/1998, la dicotomia tra fatture infrannuali e fatture ricevute a cavallo d’anno, nonostante la legge delega fiscale avesse prospettato la possibilità di consentire la detrazione dell’Iva sulle operazioni effettuate nell’anno precedente le cui fatture sono ricevute entro il 15 gennaio dell’anno successivo. La seconda riguarda il ricorso alla dichiarazione integrativa, istituto che sembra utilizzabile solo nei casi in cui il diritto alla detrazione non sia stato esercitato tempestivamente per mero errore.
Si segnala, infine, che le modifiche in esame sono state estese anche agli articoli 56 e 88 del Testo unico Iva.
Pur rappresentando un importante passo avanti, l’intervento lascia quindi aperti alcuni interrogativi che richiederanno ulteriori chiarimenti.