Il trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori non è soggetto alle regole del TFR previste dall’art. 2120 del c.c, poiché non esiste una norma che imponga tale equiparazione.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 3299/2025), le quote accantonate per il TFM possono essere dedotte ogni anno, seguendo il principio di competenza ma solo se esiste un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto, che indichi anche l’importo.
In mancanza di questi requisiti, vale il principio di cassa, per cui la deduzione è ammessa solo nell’anno di effettiva corresponsione.
Circolare 21 – Trattamento di fine mandato deducibile senza limiti del TFR