Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto DM 18/2025, che attua l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023, che ha definito, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.
Entro il 31 marzo le imprese interessate dalla disposizione dovranno dotarsi delle polizze contro i danni causati delle calamità naturali, conformi a quanto disposto dal decreto.
L’obbligo assicurativo si applica ai beni descritti nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, che sono utilizzati nell’attività d’impresa, esclude però, i beni già coperti da una polizza assicurativa, anche se stipulata da terzi. Inoltre, l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM riprende questa definizione, specificando che anche i beni in locazione o leasing devono essere assicurati.
In caso di affitto d’azienda, sarebbe l’affittuario il soggetto tenuto all’obbligo, resta fermo però che i beni su cui un altro soggetto (proprietario) ha già stipulato analoga polizza non sono da assicurare.
L’art. 1, comma 101, della L. 213/2023 si applica alle imprese con sede legale in Italia e a quelle con sede all’estero che hanno una stabile organizzazione in Italia, purché siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese secondo l’art. 2188 del codice civile.
Fanno eccezione le imprese agricole ex art. 2135 c.c., che rientrano nel Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali.
Le imprese non conformi potrebbero vedere limitato o escluso l’accesso a tutte le misure pubbliche di sostegno, non solo a quelle legate alle calamità naturali.
Circolare 15-Obbligo di polizze catastrofali su beni impiegati a qualsiasi titolo