Recapture Tax Credit 4.0, periodo di sorveglianza

L’art. 1 comma 1060 della L. n.178/2020 dispone che chiunque abbia usufruito del credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 debba mantenere i beni agevolati in azienda per un periodo di tempo di due anni, detto periodo di sorveglianza. Se il vincolo non viene rispettato, il beneficio viene ridotto come di seguito ripotato (cosiddetto recapture).

In particolare, il bene va mantenuto in azienda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione (o l’entrata in funzione per i beni non 4.0). Ad esempio: se un bene 4.0 è stato acquistato nel 2025 ma interconnesso nel 2026, questo non potrà essere ceduto fino al 31 dicembre 2027; il periodo di sorveglianza è il biennio 2026-2027.

In caso di recapture, il credito va ricalcolato escludendo dalla base di calcolo il costo del bene venduto.

Se il credito già utilizzato in compensazione supera quello rideterminato, la differenza va riversata senza sanzioni ed interessi, mentre le quote non ancora utilizzate relative al bene venduto non possono più essere utilizzate.

Il riversamento va effettuato entro il termine di versamento dell’imposta sui redditi del periodo in cui si sono verificate le condizioni per il recapture.

Il credito si riduce se, durante il periodo di sorveglianza il bene:

  • viene venduto a titolo oneroso oppure
  • trasferito a una struttura produttiva all’estero, anche se della stessa impresa.

Per i beni in leasing, invece, il credito si riduce se il bene non è stato riscattato oppure è stato ceduto il contratto durante il periodo di sorveglianza.

Il credito non va ridotto in caso di:

  • furto del bene, purché documentato da regolare denuncia, perché non dipende dalla volontà dell’impresa;
  • sostituzione del bene con un altro bene 4.0 con caratteristiche tecnologiche uguali o superiori;
  • uso temporaneo all’estero, ad esempio per manutenzioni o cantieri, se il bene resta legato alla struttura produttiva italiana e viene usato nell’attività ordinaria dell’impresa.

Nel regime dell’iperammortamento, previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, commi 427–436, Legge n. 199/2025) la sostituzione del bene con un bene analogo o tecnologicamente superiore non comporta la perdita del beneficio. Nel caso di vendita del bene, l’agevolazione viene meno dalla data di vendita, senza nessun recupero di quanto usufruito fino a detta data.

Infine, in presenza di operazioni straordinarie, per quanto riguarda il credito d’imposta 4.0, è stato chiarito che l’avente causa prosegue nell’agevolazione seguendo le stesse condizioni previste per il dante causa (circolare AdE n.9 del 23/07/2021).

Per quanto riguarda l’iperammortamento, dovrebbe applicarsi quanto già chiarito nella vecchia normativa secondo cui la fruizione continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa (circolare AdE n.8 del 10/04/2019).

Circolare_34 – Recapture 4.0 e iperamm