Con il DM 8 agosto 2025 sono state pubblicate le disposizioni attuative dell’IRES premiale, introdotta dall’art. 1, commi 436-444, della Legge n. 207/2024.
L’agevolazione prevede, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, a favore delle imprese che effettuano investimenti rilevanti e rispettano precisi requisiti patrimoniali e occupazionali.
- Soggetti beneficiari ed esclusioni
Possono beneficiare dell’IRES premiale i soggetti IRES residenti, comprese società di capitali, cooperative, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sono escluse:
- imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie;
- soggetti che applicano regimi forfetari o la contabilità semplificata nel 2024;
- enti non commerciali, limitatamente all’attività non commerciale.
- Condizioni generali
Per accedere all’aliquota ridotta, devono verificarsi congiuntamente:
- Accantonamento a riserva: almeno l’80% dell’utile 2024 deve essere destinato a riserva (qualsiasi tipo, anche legale o portata a nuovo), e non distribuito ai soci.
- Investimenti qualificati: destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) all’acquisizione di beni strumentali nuovi indicati negli Allegati A e B della L. 232/2016 e nell’art. 38, commi 4 e 5, del DL 19/2024.
Nota importante: la percentuale del 30% va calcolata sull’intero utile 2024 destinato alla riserva prevista dall’art. 3 del DM (pari ad almeno l’80% dell’utile 2024). Il 24% è calcolato sull’utile dell’esercizio 2023, indipendentemente dall’accantonamento a riserva.
- Investimenti
3.1. Tipologia di beni agevolabili
Rientrano tra gli investimenti rilevanti:
- Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati A e B L. 232/2016);
- Beni previsti per il credito d’imposta “Transizione 5.0”, ossia quelli che comportano una riduzione dei consumi energetici.
Per i beni 4.0 è fondamentale il requisito di interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura, da mantenere per oltre metà del periodo di sorveglianza.
3.2. Requisiti energetici per i beni 5.0
Per i beni rientranti nel perimetro “Transizione 5.0” è necessario:
- ottenere, nel periodo successivo alla messa in funzione, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva ≥ 3%,
oppure - una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati ≥ 5%.
3.3. Ammontare minimo e tempistiche
L’investimento minimo ammissibile è il maggiore tra:
- 30% dell’utile accantonato a riserva: ai sensi dell’art. 4 del DM 8 agosto 2025, il 30% va calcolato sull’intero importo dell’utile 2024 destinato alla riserva prevista dall’art. 3 del DM (pari ad almeno l’80% dell’utile 2024);
- 24% dell’utile 2023;
- € 20.000.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2025 fino al 31 ottobre 2026 (per i soggetti “solari”).
3.4. Durata del vincolo e sostituzione dei beni
I beni agevolati non possono essere ceduti, dismessi o destinati all’estero per 5 anni dall’acquisto (periodo di sorveglianza).
È possibile sostituirli con beni aventi le stesse caratteristiche e requisiti, senza perdita del beneficio, se si rispettano le condizioni previste dalla normativa.
3.5. Cumulo con altre agevolazioni
L’IRES premiale è cumulabile con altri incentivi sugli stessi beni (es. crediti d’imposta 4.0 e 5.0).
Tuttavia, la riduzione dell’imposta è riconosciuta nei limiti del costo degli investimenti rilevanti rimasto effettivamente a carico dell’impresa.
- Ulteriori requisiti
Oltre agli investimenti, è richiesto:
- incremento occupazionale di almeno l’1% (o almeno 1 dipendente a tempo indeterminato) rispetto al 2024;
- assenza di ricorso alla CIG straordinaria o ordinaria, salvo eccezioni