L’Agenzia delle Entrate, in occasione dello Speciale Telefisco di settembre 2025, ha fornito chiarimenti importanti in materia di IRES premiale (confronta nostre circolari 40 e 41 – 2025), con particolare riferimento alle cause di decadenza legate alla distribuzione delle riserve.
- Vincolo sull’utile 2024
La normativa prevede che, per non decadere dal beneficio, fino al 31 dicembre 2026 non possa essere distribuito l’80% dell’utile 2024 accantonato a riserva (anche se la quota effettivamente accantonata fosse maggiore).
- Ordine di utilizzo delle riserve
Il DM 8 agosto 2025 ha disciplinato i criteri di utilizzo delle riserve solo nel caso di copertura perdite, stabilendo un ordine “pro-fisco” che porta a considerare utilizzate per prime le riserve diverse da quelle vincolate all’utile 2024.
Restava invece incerto l’ordine di imputazione in caso di distribuzione ai soci. L’Agenzia ha chiarito che, in questo caso, opera una presunzione a favore del contribuente:
- si considerano distribuite per prime le riserve formate da utili di esercizi precedenti o comunque non soggette a vincolo fiscale;
- solo successivamente, eventualmente, l’utile 2024 vincolato.
- Esempio pratico
Una società al 31 dicembre 2024 presenta una riserva straordinaria di € 1.000.000 e un utile 2024 di € 300.000, di cui € 60.000 distribuiti e € 240.000 (pari all’80%) accantonati a riserva straordinaria.
Se nel 2026 la società distribuisce € 800.000 dalla riserva straordinaria, l’imputazione avviene prioritariamente alle riserve pregresse non soggette a vincolo.
In tal modo non si determina alcuna causa di decadenza dall’IRES premiale.
- Conclusioni operative
- Le società che intendono usufruire dell’IRES premiale possono distribuire utili e riserve nel biennio 2025-2026 senza rischiare la decadenza, purché le somme siano imputate – secondo la presunzione dell’Agenzia – alle riserve non vincolate.
- Rimane comunque necessario monitorare attentamente la composizione delle riserve e compilare correttamente i prospetti informativi in dichiarazione.