Dal 2025 è entrato in vigore l’obbligo di effettuare pagamenti con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.
La normativa introdotta con la Legge di Bilancio del 2025 si concentra sul requisito di tracciabilità dei pagamenti per incentivare la trasparenza fiscale e ridurre i fenomeni di evasione. In particolare è stato modificato il comma 2 dell’art. 108 del Tuir prevedendo che:
- Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/1997.
Questo meccanismo prevede il divieto dell’utilizzo del contante per tali tipologie di spese.
Per quanto riguarda gli omaggi quella sopraesposta è l’unica novità; restano invariati i criteri di deducibilità degli anni precedenti. È opportuno ricordare che la soglia per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa è paria 50€, includendo anche la cessione gratuita.
Nella norma, allineato al criterio di deducibilità è presente anche il limite riguardante la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai fini IRES/IRPEF. La richiamata disposizione prevede che i costi sostenuti ricompresi fra le spese di rappresentanza, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a €50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.
Concludendo, si può dedurre che le disposizioni:
- Quando riguardano i fini IVA è necessario distinguere gli omaggi in:
- Beni rientranti nell’attività d’impresa;
- Beni non rientranti nell’attività d’impresa;
- Ai fini della deducibilità delle imposte dirette, la distinzione è più di carattere quantitativo che qualitativo. Ciò conta ai fini della deduzione IRES/IRPEF.
Circolare 53 – Spese per omaggi con obbligo di tracciabilità