RIDIMENSIONAMENTO E CHIARIMENTI NORMATIVI SULLA DIVIDEND EXEMPTION

La nuova legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi delle società di capitali / persone intervenendo non solo sui dividendi ma anche sulle plusvalenze su partecipazioni, limitando il meccanismo della dividend exemption prevista dall’ordinamento.

Il nuovo regime introdotto riguarda esclusivamente i soggetti imprenditori, escludendone dall’applicazione gli altri.

Soggetti inclusi

·         Le società di persone commerciali (Snc e Sas), alle quali si applica art. 59 Tuir;

·         Le persone fisiche che detengono le partecipazioni da cui si creano dividendi in regime d’impresa, si applica art. 59 Tuir;

·         Le società di capitali e gli enti commerciali per i quali ai dividendi si applica l’art. 89 Tuir.

Soggetti esclusi

·         le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, mantenendo la ritenuta a titolo d’imposta del 26%;

·         gli enti non commerciali che generalmente mantengo il regime di imponibilità ordinaria (salvo specifiche esclusioni).

Per le società di capitali la norma introduce una regola generale di imponibilità integrale dei dividendi, prevedendo che gli utili distribuiti concorrano per l’intero ammontare alla formazione del reddito d’impresa dell’esercizio in cui sono percepiti.

Tale regola è derogabile attraverso il regime di dividend exemption, qualora ricorrano i seguenti requisiti:

  • la partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate è non inferiore al 5%;
  • il valore fiscale della partecipazione è non inferiore a €500.000.

In presenza di tali condizioni si applica l’art. 89 del Tuir, in base al quale i dividendi non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per le società di capitali.

Per le società di persone vige sempre la regola generale dell’imponibilità integrale dei dividendi; tuttavia, al ricorrere dei medesimi requisiti previsti per le società di capitali, opera il regime di dividend exemption con una percentuale di esclusione pari al 41,86% (art. 58 Tuir).

Con riferimento agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e a contratti di associazione in partecipazione, l’accesso al regime di dividend exemption è subordinato esclusivamente al requisito del valore fiscale minimo di euro 500.000.

Anche le plusvalenze realizzate su partecipazioni beneficiano del regime parziale di esenzione: 95% per le società di capitali e 41,86% per le società di persone a condizione che siano soddisfatti i requisiti Pex e che la partecipazione diretta / indiretta non sia inferiore al 5% ovvero che il valore fiscale non sia inferiore a € 500.000.

È infine utile chiarire che le nuove regole si applicano:

– ai dividendi distribuiti in forza di delibere adottate a decorrere dal 1° gennaio 2026, ma producono già effetti in sede di determinazione degli acconti relativi al periodo d’imposta successivo e a quello in corso al 31 dicembre 2025;

– alle plusvalenze su partecipazioni / titoli e strumenti similari alle azioni acquisiti a decorrere dall’1.1.2026.

Circolare 3 – Ridimensionamento e chiarimenti normativi sulla dividend exemption