Facendo seguito alla nostra circolare n. 50/2025, dove abbiamo illustrato le linee generali della perdita di neutralità fiscale delle operazioni su azioni proprie a decorrere dal 2026, di seguito forniamo ulteriori chiarimenti di natura applicativa.
La nuova legge di Bilancio 2026 L. 199/2025 introduce con l’art. 1 c. 131, lett. a) la previsione che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2025, rientrano fra i ricavi le differenze effettuate tra il corrispettivo della cessione di azioni proprie e il relativo costo di acquisto.
Risultano pertanto imponibili:
- le cessioni di azioni proprie effettuate nel 2026;
- anche qualora le azioni siano state acquistate in esercizi precedenti.
La norma non accoglie l’ipotesi di limitare la tassazione alle sole operazioni di acquisto e rivendita realizzate integralmente nel 2026.
La ratio della disposizione afferma che l’attività di acquisto e successiva rivendita di azioni proprie non presenta caratteristiche diverse rispetto all’attività di trading su partecipazioni di terzi. La formulazione lascia intendere inoltre un ambito applicativo più ampio riguardante anche le azioni proprie destinate all’investimento durevole.
Facendo riferimento invece a quello che viene definito corrispettivo derivante dalla cessione, questo consente di ritenere che:
- solo la cessione di azioni proprie genera ricavi imponibili;
- restano escluse altre operazioni che possono generare differenze a patrimonio netto, come l’annullamento di azioni proprie.
Il differenziale imponibile continua, sul piano civilistico, a non transitare dal conto economico, ma assume rilevanza fiscale esclusivamente in via extracontabile.
La qualifica del differenziale come ricavo (e non come plusvalenza) comporta:
- l’inapplicabilità del regime PEX;
- la piena imponibilità ai fini IRES/IRAP;
- l’irrilevanza fiscale delle eventuali differenze negative, che restano indeducibili.
Per la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni cedute, la dottrina evidenzia il rinvio ai criteri generali dell’art. 110 del TUIR, con applicazione di un criterio FIFO (scarico delle partecipazioni acquistate in epoca più risalente).
Tale impostazione merita particolare attenzione operativa, anche in considerazione delle diverse letture emerse in prima applicazione, e potrà incidere significativamente sull’ammontare del ricavo imponibile, soprattutto in presenza di acquisti stratificati nel tempo.
Obblighi di monitoraggio in dichiarazione
Le cessioni di azioni proprie effettuate nel 2026 dovranno essere:
- espressamente indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi;
- per i soggetti “solari”, nel modello REDDITI 2027 SC.
La previsione di tale obbligo di monitoraggio rafforza il carattere sperimentale e transitorio della disposizione, finalizzata alla valutazione degli effetti sul gettito erariale.
Circolare 6 – Cessioni di azioni proprie; tassati i ricavi 2026