Tra gli adempimenti documentali previsti per l’iper-ammortamento di cui alla L. 199/2025, oltre alla perizia tecnica asseverata – richiesta per tutti i beni, a prescindere dall’importo dell’investimento – è necessaria la certificazione contabile rilasciata da un revisore legale. Tale documento è indispensabile per l’invio della comunicazione di completamento degli investimenti.
Con riferimento alle tempistiche, per gli investimenti 4.0 completati e interconnessi nel 2026 la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro la fine dell’anno qualora si intenda iniziare a fruire dell’agevolazione già nel modello REDDITI 2027. Diventa pertanto cruciale programmare per tempo la predisposizione della certificazione contabile. Si segnala che, allo stato attuale, non risulta ancora emanato il decreto direttoriale che disciplina la trasmissione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) delle comunicazioni di completamento.
In merito ai soggetti abilitati, ai sensi dell’art. 7 del DM 7 maggio 2026 l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 39/2010. Nell’assunzione dell’incarico, il revisore osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli del codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Quanto al contenuto dell’attività, la disposizione ricalca quella prevista per il credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL n. 145/2013, i cui chiarimenti possono ritenersi validi, per quanto compatibili. In particolare, al revisore non è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità delle spese (Circolare MISE n. 38584 del 15.2.2019): la certificazione deve assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale attività non può essere svolta con criteri di selezione a campione, come avviene nella revisione del bilancio (Circolare n. 8/E del 10.4.2019, § 3.1).
Con riferimento alla forma, le disposizioni non stabiliscono un contenuto minimo né uno schema predefinito: sulla base della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16.3.2016 (§§ 7 e 8), la certificazione può essere redatta in forma libera, contenendo in ogni caso l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti.
Si evidenzia che le spese sostenute per la certificazione non sono agevolabili, neppure per le imprese non obbligate alla revisione, a differenza di quanto previsto per il precedente credito d’imposta Transizione 5.0. Inoltre, ai sensi dell’art. 9 del DM 7 maggio 2026, l’impresa è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione necessaria ai controlli, comprese perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo all’acquisizione dei beni agevolati.
Mostriamo una tabella riassuntiva degli aspetti principali:
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Aspetto |
Disciplina |
Riferimento |
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Soggetto certificatore |
Revisore legale incaricato; per imprese non obbligate, revisore o società di revisione iscritti nella sezione A del registro |
Art. 7 DM 7.5.2026; art. 8 D.Lgs. 39/2010 |
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Oggetto della verifica |
Regolarità formale dei documenti e corrispondenza alle scritture contabili, senza campionamento |
Circ. AE n. 8/E/2019, § 3.1 |
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Forma |
Libera, con attestazione di regolarità formale ed effettività dei costi |
Circ. AE n. 5/E/2016, §§ 7 e 8 |
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Costo della certificazione |
Non agevolabile |
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Termine |
Prima della comunicazione di completamento, da inviare entro fine 2026 per fruire nel modello REDDITI 2027 |
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Circolare_35_IPER-AMMORTAMENTI 2026 – CERTIFICAZIONE CONTABILE