QUADRO RR E CONTRIBUTI INPS DEI SOCI LAVORATORI DI SRL

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno escluso dalla base imponibile contributiva dei soci lavoratori di srl gli utili accantonati a riserva. Il tema assume rilievo immediato per la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2026, di prossima scadenza, nel quale l’iscritto determina i contributi dovuti in eccedenza rispetto al minimale.

In merito ai righi della dichiarazione interessati, prescindendo dall’ipotesi di adesione della società al Concordato Preventivo Biennale (CPB), rilevano il rigo RR1, colonna 3, riservato ai soci lavoratori di srl per l’esposizione della quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della partecipazione agli utili, e il rigo RR2, colonna 3, nel quale va riportato il totale dei redditi d’impresa posseduti per l’anno 2025, al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, aumentato della quota indicata al rigo RR1, colonna 3.

Quanto all’ambito soggettivo, sono interessati i soci di srl iscritti alle Gestioni artigiani o commercianti dell’INPS in quanto partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Restano invece esclusi i soci che non svolgono alcuna attività nella srl partecipata (c.d. soci di capitale), esonerati dall’obbligo contributivo limitatamente alla quota di reddito derivante dalla partecipazione (circ. INPS n. 84/2021), nonché i soci di srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, i quali dichiarano la quota di reddito imputata dalla società nel quadro RH, che confluisce nel quadro RR unitamente agli altri redditi d’impresa.

Con riferimento all’impostazione dell’INPS (circ. nn. 62/2026 e 215/98), per i soci lavoratori di srl non trasparenti occorre considerare la quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società nel modello REDDITI SC corrispondente alla partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva o dall’effettiva distribuzione degli utili.

Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. n. 25377/2026), il reddito d’impresa della società si considera invece attribuito al socio lavoratore, e concorre quindi alla base imponibile contributiva, solo quando è dichiarato ai fini IRPEF, il che presuppone la percezione degli utili o l’opzione per la trasparenza. Ne consegue che, se l’utile del periodo è stato interamente accantonato, il reddito della società non può ritenersi imputato al socio e non va assoggettato a contribuzione.

Si consideri, a titolo esemplificativo, una srl non trasparente con reddito d’impresa (rigo RN6) pari a € 100.000, interamente accantonato a riserva, e un socio lavoratore titolare del 60% del capitale. Le casistiche sono sintetizzate nella tabella che segue:

Situazione

Impostazione INPS

Orientamento Cassazione

Valutazione operativa

Utile interamente accantonato (esempio: socio al 60%, reddito € 100.000)

Indicazione nel quadro RR di € 60.000; se il socio è anche amministratore, sono dovuti altresì i contributi alla Gestione separata INPS

Nessun reddito nel quadro RR: compilazione del solo rigo RR2 per la contribuzione sul minimale (campi 10-22), in assenza di altri redditi d’impresa, fino alla distribuzione degli utili

Possibile adesione all’orientamento giurisprudenziale, mettendo in conto il rischio di contestazioni

Utile distribuito

Quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili

Contribuzione sulla quota eccedente il minimale; criteri di determinazione della base imponibile non ancora chiariti

Preferibile, in ottica prudenziale, seguire la prassi INPS

Quanto alle scelte operative, l’adesione al nuovo criterio espone a possibili contestazioni, poiché l’INPS non risulta aver mutato la propria posizione, né è prevedibile se e quando ciò avverrà. I soci di srl che non hanno distribuito utili potrebbero comunque valutare di seguire l’orientamento giurisprudenziale già nella prossima dichiarazione, assumendo il rischio di un potenziale contenzioso a fronte del risparmio immediato derivante dal rinvio della contribuzione.

Per i soci lavoratori di società che hanno distribuito gli utili appare invece preferibile, in ottica prudenziale, continuare a seguire la prassi dell’INPS, considerato che le pronunce non hanno ancora chiarito i criteri con cui determinare la base imponibile contributiva a seguito della distribuzione degli utili.

Circolare_37_2026