Aggiornamento regime fiscale auto

Nel 2025, il regime fiscale delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti ha subito significative modifiche normative, introducendo criteri più stringenti.

Ricordiamo che l’uso promiscuo, inteso come la possibilità per il dipendente di fruire del veicolo tanto per esigenze lavorative quanto per finalità personali, deve essere supportato da un’adeguata documentazione al fine di garantire la conformità alle disposizioni fiscali vigenti e prevenire eventuali contestazioni in sede di accertamento. Tale documentazione può consistere in: specifica clausola contrattuale, scrittura privata con data certa o un verbale del Consiglio di Amministrazione che attesti esplicitamente la concessione del bene aziendale.

Il calcolo del fringe benefit in capo al dipendente, disciplinato dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, prevede l’applicazione di nuove aliquote sulla base della tipologia di alimentazione del veicolo.

Per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore imponibile è determinato ipotizzando una percorrenza standard annua di 15.000 km, moltiplicata per il costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI, garantendo una metodologia oggettiva per la determinazione del beneficio fiscale.

Le percentuali applicabili risultano differenziate come segue:

  • 10% per i veicoli elettrici;
  • 20% per i veicoli ibridi plug-in;
  • 50% per tutte le altre tipologie di veicoli.

Ad oggi non sembrano esserci deroghe per le autovetture Mild e Full Hybrid, per cui rientrano nella fascia della percentuale del 50%.

Rispetto alla normativa previgente, il nuovo regime sostituisce il criterio basato sulle emissioni di CO₂.

Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2025, infatti, il fringe benefit veniva determinato secondo la seguente progressione di aliquote:

  • 25% per emissioni fino a 60 g/km;
  • 30% per emissioni comprese tra 60 e 160 g/km;
  • 50% per emissioni comprese tra 160 e 190 g/km;
  • 60% per emissioni superiori a 190 g/km, per i quali l’impatto ambientale è considerato significativo.

Di seguito un esempio

Veicolo

CITROEN E-C3 44KWH

ELETTRICA

CITROEN C3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 100 CV  MOD 2024 BENZINA

Valore al km

0,3273

0,4539

CO2

0

superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km

Data di assegnazione /

immatricolazione veicolo

1/1/2025

1/1/2024

1/1/2025

1/1/2024

% tassazione benefit

10%

25%

50%

30%

Conteggio benefit = 15.000 x % tassazione x valore al km x gg/365

490,95

1.227,38

3.404,25

2.042,55

Si segnala che qualora il datore di lavoro rimborsi al dipendente i costi di energia elettrica sostenuti per la ricarica domestica del veicolo aziendale, tali importi sono qualificati come reddito di lavoro dipendente e, pertanto, non rientrano nella disciplina del fringe benefit, ma devono essere trattati separatamente ai fini fiscali.

Circolare 9 -Aggiornamento regime fiscale auto