Deducibilità ammortamenti su beni concessi in comodato a fornitori

Con ordinanza n. 18431 dell’8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha confermato la deducibilità degli ammortamenti in capo al proprietario per i beni concessi in comodato a un fornitore che, per conto del primo, fornisce beni o esegue lavorazioni.

Si tratta di una prassi consolidata nei casi in cui un’impresa commissiona a un fornitore beni o lavorazioni che richiedono l’utilizzo di stampi con caratteristiche particolari e con elevati costi di acquisto, che il fornitore non è in grado di sostenere. In tali situazioni lo stampo viene acquistato dal cliente e consegnato in comodato al fornitore. Il contratto deve disciplinare diritti e obblighi delle parti, in particolare l’utilizzo esclusivo dello stampo per le lavorazioni commissionate dal proprietario, con divieto di impiego per altri clienti, e l’obbligo di riconsegna al termine della fornitura.

In questi casi l’ammortamento dei beni in capo al proprietario non è mai stato oggetto di contestazione, in quanto gli stampi, pur non utilizzati direttamente dal proprietario, servono a produrre beni o lavorazioni a lui stesso commissionati.

Quanto all’imputazione contabile, nella situazione più semplice il costo del bene o della lavorazione è interamente imputato a conto economico nelle voci B.6 (acquisti) o B.7 (servizi). Nel caso di comodato di stampi propri, il costo dell’acquisto si riduce e si aggiunge la quota di ammortamento, imputata alla voce B.10 b). Il risultato dell’area caratteristica (A-B) resta identico nelle due situazioni, cambiando solo la suddivisione dei costi tra le voci di conto economico, come riepilogato a titolo esemplificativo nella tabella che segue:

Voce di conto economico

Senza comodato

Con comodato

B.6 (acquisti) / B.7 (servizi)

1.000

950

B.10 b) (ammortamenti)

—

50

Totale costo

1.000

1.000

Con riferimento alla valutazione delle rimanenze, nel caso del comodato occorre tenere conto, se l’effetto è rilevante, non soltanto del costo di acquisto ma anche della quota di ammortamento.

Sul piano IVA, proprietario e fornitore devono predisporre la documentazione prevista dal Dpr 441/97, al fine di vincere la presunzione di cessione (per il cliente) e di acquisto (per il fornitore) prevista dall’articolo 53 del Dpr Iva.

Una variante frequente nella contrattualistica si verifica quando l’acquisto dello stampo è effettuato direttamente dal fornitore, che riceve dal cliente un contributo per l’acquisto. In tal caso il fornitore contabilizza l’importo ricevuto come costo pluriennale, da ammortizzare in base alle unità prodotte, ai sensi dell’Oic 24, paragrafo 60.

Le considerazioni esposte, sebbene riferite al caso degli stampi, si estendono a tutte le immobilizzazioni o attrezzature impiegate nella produzione di beni o servizi commissionati a terzi.

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