La Legge di Bilancio 2026, attualmente in fase di approvazione, introduce una novità rilevante in materia di tassazione dei dividendi distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti.
A partire dal 1° gennaio 2026, la parziale esenzione (pari al 95% per i soggetti IRES) sarà infatti riconosciuta solo se la partecipazione detenuta nel capitale della società che distribuisce gli utili è almeno pari al 10%.
- In altre parole, i dividendi derivanti da partecipazioni inferiori al 10% diventeranno integralmente imponibili, con un evidente aggravio fiscale per le società e gli enti che detengono quote minori.
La norma si applicherà alle distribuzioni effettuate dal 2026, a prescindere dall’esercizio in cui gli utili si sono formati. Il requisito del 10% dovrà essere verificato nel giorno in cui il dividendo è effettivamente percepito, in quanto la tassazione avviene per cassa.
Rilevano anche le partecipazioni indirette, ossia quelle detenute tramite società controllate attraverso la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria. In tal caso, la percentuale sarà calcolata considerando la cosiddetta “demoltiplicazione” lungo la catena partecipativa: ad esempio, se una società A detiene il 7% diretto in C e il 60% di una società B che a sua volta possiede il 5% di C, la partecipazione complessiva di A in C risulterà pari al 10% (7% diretto più 3% indiretto). In questo caso, il dividendo di C potrà beneficiare dell’esenzione.
Restano esclusi dalla novità:
- i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa (che continueranno a essere tassati con l’imposta sostitutiva del 26%),
- i dividenti percepiti da enti non commerciali per partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio d’impresa,
- i dividendi relativi a partecipazioni non immobilizzate di soggetti IAS/IFRS (che concorrono integralmente al reddito).
- i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (soggetti a tassazione piena salvo esimenti specifiche).
- i diritti di godimento, come l’usufrutto, che non sono considerati partecipazione al capitale e dunque non danno diritto alla parziale esenzione.
Per quanto riguarda le società estere, la verifica del controllo dei diritti di voto nelle partecipazioni indirette presuppone che la società sia dotata di un’assemblea e sia localizzata in un Paese che consente lo scambio di informazioni.
Circolare 49 Dividendi e soglia del 10% – Cosa cambia dal 1° gennaio 2026