ESENZIONE DA RITENUTA SU ROYALTIES UE (DIRETTIVA 2003/49/CE) SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE – CAUSA C-828/24

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-828/24, ha fornito un importante chiarimento in materia di esenzione dalla ritenuta alla fonte sui pagamenti di royalties tra società appartenenti a gruppi stabiliti in diversi Stati membri dell’Unione, il tutto disciplinato dalla Direttiva 2003/49/CE.

Questa pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce la natura sostanziale del diritto all’esenzione, tale diritto infatti non nasce con la decisione dell’amministrazione finanziaria, ma esiste già nel momento in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva.

Il principio affermato dalla Corte UE

Secondo la Corte, l’esenzione della ritenuta nasce nel momento in cui sussistono i requisiti sostanziali previsti dalla direttiva, ossia al momento del pagamento delle royalties, indipendentemente dall’invio della documentazione.

La decisione amministrativa o l’attestazione dei requisiti non ha natura costitutiva dell’esenzione, si limita a certificarne l’esistenza.

Di conseguenza, l’esenzione può essere riconosciuta anche per periodi precedenti:

  • alla decisione dell’amministrazione finanziaria;
  • alla presentazione della documentazione o dell’attestazione richiesta.

Requisiti sostanziali per l’esenzione

Il diritto all’esenzione sussiste quando il beneficiario dei pagamenti soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva, tra cui in particolare:

  • residenza fiscale in un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • rapporto di partecipazione qualificata tra le società coinvolte;
  • qualifica di beneficiario effettivo delle royalties.

Qualora tali condizioni siano presenti al momento del pagamento, l’esenzione deve essere riconosciuta, anche se la relativa prova documentale viene fornita successivamente.

Il ruolo dell’attestazione amministrativa

Gli Stati membri possono richiedere una attestazione amministrativa che dimostri il possesso dei requisiti (residenza fiscale, partecipazione societaria, ecc.).

Tuttavia:

  • tale attestazione ha solo funzione probatoria;
  • non costituisce un’autorizzazione preventiva;
  • può essere presentata anche successivamente al pagamento.

La direttiva prevede che la validità dell’attestazione sia tra uno e tre anni, ma non stabilisce un termine per la sua presentazione.

Effetti sui ritardi nella documentazione

La Corte ha chiarito che il ritardo nella produzione della documentazione non può, di per sé, giustificare il diniego dell’esenzione, se i requisiti sostanziali erano già soddisfatti.

Gli Stati membri possono prevedere termini procedurali, ma tali termini non devono:

  • rendere impossibile l’esercizio del diritto;
  • renderlo eccessivamente difficile, secondo i principi di effettività ed equivalenza del diritto UE.

Implicazioni operative

La sentenza rafforza l’interpretazione secondo cui la direttiva sulle royalties è finalizzata a eliminare la doppia imposizione nei rapporti infragruppo intra-UE, privilegiando la sostanza economica rispetto agli aspetti formali.

In pratica:

  • l’esenzione non dipende da un’autorizzazione preventiva dell’amministrazione finanziaria;
  • il diritto all’esenzione esiste già se i requisiti sostanziali sono soddisfatti al momento del pagamento;
  • la documentazione richiesta dall’amministrazione ha solo funzione di verifica e certificazione;
  • qualora sia stata applicata una ritenuta in presenza dei requisiti previsti, può essere richiesto il rimborso.

La pronuncia potrebbe quindi incidere sulle prassi amministrative nazionali che hanno in passato interpretato la procedura come un meccanismo autorizzativo preventivo, mentre la Corte ribadisce che si tratta invece di un sistema di verifica documentale di un diritto già esistente.

Circolare 10 – Esenzione da ritenuta su royalties UE