Ires premiale – Precisazioni della relazione illustrativa

Con il DM 8.8.2025, G.U. 18.8.2025 n. 190, “DM”, sono state definite le disposizioni attuative della c.d. “Ires premiale” di cui all’art. 1 co. 436 – 444 della L. 207/2024, che si sostanzia in una riduzione dell’IRES al 20% per il solo 2025 per le imprese che rispettano determinate condizioni (confronta la nostra circolare 40-2025).

Di seguito alcune precisazioni della Relazione Illustrativa al DM.

Requisito dell’interconnessione anche successiva

Il DM dispone che per l’investimento in beni 4.0 deve essere effettuata l’interconnessione al sistema aziendale di gestione.

La Relazione illustrativa al DM precisa che i beni acquisiti dovranno avere, sin dalla loro origine e prima della loro messa in funzione, quelle caratteristiche tecnologiche che consentano loro l’interconnessione, che potrà anche avvenire successivamente, dopo che l’impresa si sia dotata o abbia adeguato i sistemi informatici ai quali i beni dovranno interconnettersi.
Tale interconnessione, precisa sempre la relazione ministeriale, che può essere realizzata anche successivamente all’effettuazione dell’investimento (e dunque anche dopo il 31 ottobre 2026), dovrà permanere, secondo quanto stabilito dal DM, per un periodo di tempo superiore alla metà del periodo di sorveglianza (durante il quale i beni non devono essere ceduti o delocalizzati all’estero) che va dalla data di acquisto alla fine del quinto esercizio successivo (31 dicembre 2030 per gli investimenti del 2025 e 31 dicembre 2031 per quelli del 2026).

  • Se l’interconnessione dovesse slittare ad un momento successivo a quello di presentazione del mod. Redditi 2026, in scadenza il 31.10.2026, la società dovrà:
  • applicare l’aliquota Ires ridotta del 20% nel presupposto che si verifichi poi la condizione (salvo riversare l’imposta in caso contrario)

oppure

  • assoggettare provvisoriamente il reddito all’aliquota Ires piena del 24%, presentando poi una dichiarazione integrativa a favore nel momento in cui l’interconnessione sarà attuata. 

Su tale aspetto si rimane in attesa degli auspicabili chiarimenti ministeriali.

Nessuna comunicazione

Per applicare l’Ires premiale, non sono richieste le comunicazioni ex ante o ex post previste invece per l’ottenimento dei crediti di imposta. Neppure è necessario il richiamo in fattura della norma agevolativa.

  • Restano ferme le diciture e i riferimenti normativi richiesti, invece, per godere delle agevolazioni dei crediti 4.0 e 5.0.

Agevolazione anche con perdita nel 2023

Il DM dispone che l’ammontare minimo degli investimenti rilevanti sia determinato in misura pari al maggiore fra:

  • 30% dell’utile dell’esercizio 2024 accantonato riserva;
  • 24% dell’utile dell’esercizio 2023;
  • minimo 20.000 euro.

La Relazione illustrativa al DM precisa che non è necessario che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia realizzato un utile. Il beneficio, quindi, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, se rispettano le altre condizioni e destinano all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio 2024 (che deve a sua volta essere pari ad almeno l’80% di quello realizzato in tale esercizio).

Investimento minimo

Il primo parametro per l’individuazione dell’ammontare minimo degli investimenti è pari al 30% dell’utile accantonato

“ad apposita riserva” costituita da una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024.

Si considera accantonato “ad apposita riserva” l’utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio (ad esempio riserva legale; riserva statutaria ecc.).

Pertanto, il 30% va calcolato sull’intero importo dell’utile 2024 non distribuito (pari ad almeno l’80% dell’utile 2024).

Ad esempio se l’utile non distribuito è pari al 90%, gli investimenti minimi dovranno essere il 30% del 90% dell’utile 2024 non distribuito.

Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione nel caso in cui la quota di utile accantonato a riserva sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

La Relazione illustrativa precisa che il vincolo fiscale è limitato all’80%: eventuali distribuzioni di utili, che riducono la quota dell’utile accantonato fino alla predetta soglia minima, non determinano il verificarsi della causa di decadenza.

L’ammontare degli investimenti rilevanti, invece, deve essere parametrato all’effettivo accantonamento.

Al fine di monitorare l’ammontare complessivo delle riserve è suggerito rilevare contabilmente l’importo con il vincolo fiscale in una riserva denominate “Riserva ex art. 1, comma 436, Legge 207/2024“.

Soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale CPB

La Relazione illustrativa al DM precisa che ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, CPB, spetta la riduzione di aliquota dell’Ires premiale da applicare sul reddito concordato, non essendo tale modalità di determinazione del reddito assimilabile a un regime forfetario (escluso dall’ambito soggettivo di applicazione della norma).

Viene altresì precisato che per i soggetti che, aderendo al CPB, optano per l’imposta sostitutiva sul reddito incrementale concordato, la riduzione dell’aliquota Ires, si applica solo alla quota di imponibile concordato assoggettata all’aliquota Ires (24 %).

Gruppo

La relazione al DM precisa che per il calcolo del numero di unità lavorative per anno, relativamente ai requisiti per i dipendenti per fruire dell’agevolazione, non si tiene conto dei dati riferibili all’impresa «unica», ossia al gruppo di imprese come definito dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento Ue 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.  A tal fine, quindi, non si devono considerare le variazioni occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte, ma quelle della singola società.

Cumulo con altre agevolazioni

L’Ires premiale è cumulabile con altri incentivi sugli stessi beni (es. crediti d’imposta 4.0 e 5.0). Tuttavia, la riduzione dell’imposta è riconosciuta nei limiti del costo degli investimenti rilevanti rimasto effettivamente a carico dell’impresa.

Circolare 41 Ires Premiale Precisazioni della Rel Illustrativa