La legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha previsto, per il solo 2025, la c.d. “IRES premiale” al 20% per le società che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024, reinvestono una parte di tali utili in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia (art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207).
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabilite con apposito DM.
Soggetti Beneficiari
Possono fruire dell’agevolazione le società di capitali (srl, spa, ecc.), gli enti commerciali e società / enti non residenti.
L’agevolazione non spetta a società:
- in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024;
- che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Calcolo dell’agevolazione
Il reddito d’impresa dichiarato è assoggettato all’aliquota IRES ridotta di 4 punti percentuali, quindi 20%, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonato ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, sia destinata a investimenti di:
- acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi materiali e immateriali 0 e beni 5.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello;
- ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro.
- realizzati a decorrere dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (il 10.2026, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”):
- il numero di unità lavorative per anno (c.d. “ULA”) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l’impresa non deve aver fatto ricorso, nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), all’istituto della cassa integrazione guadagni.
Esempio
Si ipotizzino le seguenti situazioni.
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Parametro |
Ipotesi 1 |
Ipotesi 2 |
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Utile del 2023 |
850.000 |
850.000 |
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Utile del 2024 |
1.000.000 |
1.000.000 |
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Utile del 2024 accantonato |
800.000 |
800.000 |
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Investimenti |
300.000 |
210.000 |
In entrambe le situazioni, è rispettato il vincolo dell’accantonamento minimo dell’80% dell’utile del 2024. Tuttavia:
- nell’ipotesi 1, la società beneficia dell’IRES premiale, in quanto gli investimenti (300.000 euro) sono almeno pari al 30% dell’utile 2024 accantonato (240.000 euro) e almeno pari al 24% dell’utile 2023 (204.000);
- nell’ipotesi 2, invece, il beneficio è precluso, in quanto gli investimenti, pur se di una certa significatività, sono inferiori alla soglia minima di 240.000 euro.
La società che chiude il 2024 in perdita non potrebbe beneficiare dell’IRES premiale, mancando un requisito.
Le disposizioni attuative dovrebbero introdurre clausole di garanzia per queste ultime situazioni, consentendo ad esempio di vincolare, in luogo dell’utile 2024 insufficiente o assente, altre riserve disponibili di patrimonio netto.
Cause di decadenza
Sono previste le seguenti cause di decadenza dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
- la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024; l’accantonamento deve essere quindi mantenuto fino al12.2026.
Le disposizioni attuative dovranno chiarire se potranno essere distribuite riserve non riferite agli utili accantonati, e ciò anche per importi superiori all’80% dell’utile accantonato;
- i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).
Le disposizioni attuative potrebbero prevedere la possibilità di sostituire i beni senza che si decada dall’agevolazione.
Consolidato fiscale e trasparenza
In caso di consolidato fiscale nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
Pertanto, prima la consolidante compensa le perdite e applica il 20% solo sull’eventuale eccedenza di imponibile positivo, nei limiti dei redditi trasferiti da società in regime Ires premiale. Per cui la società con reddito agevolato può perdere l’agevolazione se altre entità trasferiscono perdite di pari ammontare.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Rapporti con altre agevolazioni
Le disposizioni attuative dovranno stabilire i rapporti con altre agevolazioni eventualmente previste.
Acconto IRES 2026
L’acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (in generale, per il 2026) è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione in esame.