La Legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2024 n. 207), all’art. 1 commi da 24 a 29, ha introdotto significative modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività.
Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività
Sulle plusvalenze e sugli altri proventi conseguiti mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, realizzati a partire dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva sarà applicata con un’aliquota del 33% (in precedenza era prevista al 42% nel Ddl. di bilancio 2025).
Fino al 31 dicembre 2025, invece, si manterrà l’attuale aliquota del 26%
Eliminazione della franchigia reddituale
La modifica più rilevante riguarda l’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro.
Questo comporta che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività saranno tassati anche per importi minimi, rendendo obbligatoria la dichiarazione dei redditi. Sembra che misura entri in vigore per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2025.
Rideterminazione del valore delle cripto-attività
La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell’articolo 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025.
Per agevolare il versamento dell’imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
Nel caso in cui il contribuente detenga più cripto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione.
Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall’articolo 68 del TUIR.