L’articolo 6 del Dlgs 8 novembre 2021 n. 183 in Gazzetta Ufficiale del 29/11/2021 n. 284, vigente a partire dallo scorso 14 dicembre, obbliga i candidati alla nomina di membri dell’organo amministrativo di società di capitali a far pervenire alla società una specifica dichiarazione attestante, in capo agli stessi, l’inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del codice civile e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea.
L’art. 6 del decreto sopracitato, modifica l’art. 2383 c.c. (che disciplina la nomina e la revoca degli amministratori di società per azioni), il cui ultimo periodo del primo comma ora prevede: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea». Viene altresì previsto nell’art. 2475 (in tema di srl) che anche ad esse si applica il comma 1 del nuovo art. 2383, nonché, le cause di incompatibilità previste dall’articolo 2382 c.c. (applicabilità fino ad oggi oggetto di variegate pronunce giurisprudenziali).
Nonostante non sia espressamente richiesto dalla norma, anche per fini probatori, appare opportuno che la dichiarazione in tema di ineleggibilità venga rilasciata ai soci per iscritto e non espressa oralmente.
La dichiarazione dovrà essere rilasciata sia in sede di costituzione della società (prima nomina degli amministratori richiesta dall’art,.2328 c.c.) sia nell’ambito di sostituzioni successive alla prima nomina. Pertanto in sede di atto costitutivo, l’esistenza della dichiarazione dovrà essere menzionata e in caso di partecipazione del candidato amministratore potrà essere documentata nell’atto stesso. In caso, invece, di nomina durante un’adunanza assemblare dei soci, il presidente della stessa dovrà dare atto ai partecipanti di aver acquisito agli atti della società la dichiarazione in questione.
Con riferimento all’oggetto della dichiarazione, trattasi delle cause di ineleggibilità espresse dall’art. 2382 c.c. precedentemente indicato (quindi interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi) e non incompatibilità legate a posizioni soggettive dell’amministratore in pectore (es. dipendenti pubblici, amministratori di società concorrenti, ecc).
Su tale punto si rammenta che tali cause di ineleggibilità non cambiano rispetto a quanto previsto in passato pertanto l’unica differenza, seppur rilevante, è l’obbligo di dichiarazione della loro inesistenza e ciò comporta che, in caso di dichiarazione non veritiera si è in presenza di una falsa dichiarazione.