Contribuzione ENASARCO 2022

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2022 è del 17% (8,50% per cia­scuna delle parti).

Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma associata o di società di persone.

Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo.

Per le società di capitali, le aliquote contributive assistenziali sono rimaste invariate.

 

AGENTI COSTITUITI IN FORMA DI SPA O SRL

Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell’agente.

  • Non vi è un minimale o un massimale, e il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell’effettivo pagamento delle provvigioni.

Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno.

Aliquote
a carico
del
mandante

4,00%

·  3,00% carico ditta.

·  1,00% carico agente.

Fino a € 13.000.000.

2,00%

·  1,50% carico ditta.

·  0,50% carico agente.

Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.

1,00%

·  0,75% carico ditta.

·  0,25% carico agente.

Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.

0,50%

·  0,30% carico ditta.

·  0,20% carico agente.

Oltre € 26.000.000.

 

 AGENTI COSTITUITI IN FORMA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE

 Il contributo previdenziale, dal 1.01.2022, è pari quindi al 17%.

 Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50% cad.).

 

GIOVANI AGENTI

La Fondazione ha introdotto importanti agevolazioni contributi per i giovani agenti anche per il 2022.

Requisiti

  • Iscritti per la rima volta alla Fondazione nel periodo 2022-2024;
  • Già iscritti che ricevono, nel periodo 2022-2024 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
  • Non abbiano compiuto il 31° anno di età;
  • Svolgano l’attività in forma individuale.

Durata

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi dell’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione o conferimento dell’incarico.

Agevolazione contributiva

L’aliquota previdenziale agevolata è così determinata:

  • 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa attività 11%;
  • 2° anno solare 9%;
  • 3° anno solare 7%.

MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

Per l’anno d’imposta 2022 sono variati i minimali e massimale nelle seguenti misure:

 

AGENTE PLURIMANDATARIO

Massimale provvigionale  €26.170,00 per ciascun preponente.

Massimale contributivo € 4.448,90 per ciascun preponente – Di cui € 2.224.45 a carico dell’agente.

Minimale contributivo € 440,00  per ciascun preponente. € 110,00 per ogni trimestre.

 

 AGENTE MONOMANDATARIO

 Massimale provvigionale  € 39.225,00

Massimale contributivo € 6.673,35 – Di cui € 3.336,67 a carico dell’agente.

Minimale contributivo € 878- € 219,50 per ogni trimestre.

La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

 Ricordiamo che:

  • il contributo è calcolato su tutte le somme maturate, nella misura del 17% (anche se non pagate);
  • è l’azienda mandante che versa il contributo, il quale è ripartito in misura uguale tra agente e mandante;
  • il preponente deve esercitare il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente nel momento in cui corrisponde le somme a cui si riferiscono i contributi;
  • il minimale di contribuzione è dovuto a condizione che il rapporto di agenzia abbia prodotto provvigioni nel corso dell’anno, anche se in misura minima;
  • nel caso in cui il rapporto di agenzia inizi o finisca nel corso dell’anno, l’importo del minimale è suddiviso in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno preso a riferimento;
  • non deve essere versato alcun contributo minimo nel caso in cui, nel corso dell’anno, il rapporto sia stato improduttivo;
  • il versamento avviene solo con modalità online, previa compilazione di una distinta;
  • i contributi devono essere determinati sulle provvigioni e altre somme dovute all’agente, anche se non ancora pagate.

 

Il riferimento trimestrale deve essere considerato secondo il principio della competenza, ossia il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni, e non per cassa, poiché non rileva il momento del pagamento.

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2022, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre

Scadenza di versamento

1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2022)

20 maggio 2022

2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2022)

20 agosto 2022

3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2022)

20 novembre 2022

4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2022)

20 febbraio 2023