Investimenti in beni strumentali prenotati al 31.12.2021 e credito d’imposta

Con un emendamento al Decreto Milleproroghe, è stata prorogato di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021. Si tratta degli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.

Grazie al correttivo approvato, per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, che saranno conclusi entro il 31 dicembre 2022, continueranno a essere applicate le aliquote del credito di imposta in vigore nel 2021, più vantaggiose rispetto a quelle del 2022.

L’ormai noto meccanismo della prenotazione degli investimenti in beni strumentali entro il 31 dicembre di ciascun anno consente di derogare al criterio generale del momento di effettuazione, comportando l’applicazione della disciplina agevolativa in vigore all’atto della prenotazione.

Questo principio risulta particolarmente strategico per le imprese con riferimento al 31.12.2021, in relazione agli investimenti sia in beni materiali e immateriali ordinari, sia in beni materiali 4.0, infatti:

  • per i beni materiali e immateriali ordinari la prenotazione comporta l’applicazione dell’aliquota più favorevole del 10% (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile) entro un plafond annuale di 2 milioni di euro di investimenti complessivi, ridotto a un milione per beni immateriali, di cui al comma 1054 dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), in luogo del 6% previsto sul 2022 dal comma 1055;
  • per i beni materiali inclusi nell’allegato A (beni materiali 4.0) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) la prenotazione comporta l’applicazione delle aliquote più favorevoli del 50% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi, 30% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro, 10% oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, di cui al comma 1056 dell’articolo 1 L. 178/2020, in luogo rispettivamente del 40%-20%-10% previsto per il 2022 dal comma 1057.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0, inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, la proroga non ha alcuna rilevanza dal momento che il comma 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020, modificato dalla L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), conferma l’aliquota del 20% entro un massimale di investimenti di un milione di euro per le annualità 2021-2023.