Le imprese che usufruiscono del credito transizione 5.0 devono conservare la documentazione necessaria a dimostrare i costi agevolabili sostenuti, pena la revoca del beneficio. La circolare MIMIT-GSE n. 25877/2024 specifica che le fatture e i documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati devono contenere un riferimento esplicito alle disposizioni dell’art. 38 del decreto legge n. 19 del 2024. Inoltre, devono contenere un codice identificativo alfanumerico univoco TR5-XXXXX per ciascun investimento.
Analogamente al credito ex L. 178/2020, anche ai fini del credito transizione 5.0 è prevista la redazione di una perizia tecnica asseverata. Le caratteristiche tecniche dei beni devono essere comprovate da un ingegnere, un perito industriale, o da un ente di certificazione accreditato. Inoltre, è necessaria una certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Inoltre, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, entro il limite massimo previsto per l’agevolazione.
Le imprese beneficiarie devono rispettare obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, come la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi e il rispetto del principio DNSH (do no significant harm) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
Il testo riporta anche che è necessario rispettare l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Ue 2021/241. Il rispetto di tali obblighi è oggetto di specifiche dichiarazioni nell’ambito delle comunicazioni da presentare per l’accesso all’agevolazione.