L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che i soggetti interessati dalla proroga al 30.9.2019 del versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019, possono:
− fruire dell’ulteriore differimento al 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,40%;
− scegliere di rateizzare l’importo dovuto a partire dal 30.9 / 30.10, fermo restando che il versamento di quanto dovuto deve concludersi entro il mese di novembre.
SOGGETTI INTERESSATI ALLA PROROGA DEL 30.09.2019
Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
SOGGETTI ESCLUSI
Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli ISA, quali:
- persone fisiche “private”;
- imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario.
- soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.
VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA AL 30.09.2019
Con riguardo alla tipologia di somme interessate dalla proroga, considerato che la suddetta disposizione si riferisce ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF / IRES / IRAP, anche quello relativo a:
> addizionali IRPEF (regionale / comunale);
> maggiorazione IRES per le società di comodo;
> contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
> cedolare secca;
> acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
> IVIE / IVAFE;
> diritto CCIAA 2019, da effettuare entro il termine di versamento delle imposte sui redditi;
> imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa, da versare entro il termine previsto per il saldo IRES;
> imposta sostitutiva del 20% – 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
Non è interessato invece dalla proroga il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni in quanto il termine è fissato dalla norma di riferimento al 30.6.
Con la Risoluzione n. 71/E, l’Agenzia conferma che è possibile usufruire dell’ulteriore differimento di 30 giorni, ossia al 30.10.2019, applicando a quanto dovuto la maggiorazione dello 0,40%.
Il calendario fiscale, per i soggetti interessati dalla proroga, risulta così ridisegnato:
REDDITI 2019 – TITOLARI DI PARTITA IVA |
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Versamento della 1° rata entro il 30 settembre 2019 |
Versamento della 1° rata, con aumento dello 0,40% dal 1° ottobre al 30 ottobre 2019 |
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Rata |
Scadenza |
Interessi % |
Scadenza |
Interessi % |
1° |
30 settembre |
– |
30 ottobre |
– |
2° |
16 ottobre |
0,18 |
18 novembre |
0,18 |
3° |
18 novembre |
0,51 |
|
|
REDDITI 2019 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
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Versamento della 1° rata entro il 30 settembre 2019 |
Versamento della 1° rata, con aumento dello 0,40% dal 1° ottobre al 30 ottobre 2019 |
|||
Rata |
Scadenza |
Interessi % |
Scadenza |
Interessi % |
1° |
30 settembre |
– |
30 ottobre |
– |
2° |
31 ottobre |
0,33 |
31 ottobre |
– |
3° |
2 dicembre |
0,66 |
2 dicembre |
0,33 |