Proroga dei versamenti al 30.09.2019 ed il possibile differimento al 30.10

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che i soggetti interessati dalla proroga al 30.9.2019 del versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019, possono:

− fruire dell’ulteriore differimento al 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,40%;

− scegliere di rateizzare l’importo dovuto a partire dal 30.9 / 30.10, fermo restando che il versamento di quanto dovuto deve concludersi entro il mese di novembre.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA PROROGA DEL 30.09.2019

Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli ISA, quali:

  • persone fisiche “private”;
  • imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario.
  • soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA AL 30.09.2019

Con riguardo alla tipologia di somme interessate dalla proroga, considerato che la suddetta disposizione si riferisce ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF / IRES / IRAP, anche quello relativo a:

> addizionali IRPEF (regionale / comunale);

> maggiorazione IRES per le società di comodo;

> contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);

> cedolare secca;

> acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;

> IVIE / IVAFE;

> diritto CCIAA 2019, da effettuare entro il termine di versamento delle imposte sui redditi;

> imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa, da versare entro il termine previsto per il saldo IRES;

> imposta sostitutiva del 20% – 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

Non è interessato invece dalla proroga il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni in quanto il termine è fissato dalla norma di riferimento al 30.6.

Con la Risoluzione n. 71/E, l’Agenzia conferma che è possibile usufruire dell’ulteriore differimento di 30 giorni, ossia al 30.10.2019, applicando a quanto dovuto la maggiorazione dello 0,40%.

Il calendario fiscale, per i soggetti interessati dalla proroga, risulta così ridisegnato:

REDDITI 2019 – TITOLARI DI PARTITA IVA

Versamento della 1° rata entro il 30 settembre 2019

Versamento della 1° rata, con aumento dello 0,40% dal 1° ottobre al 30 ottobre 2019

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

30 settembre

30 ottobre

16 ottobre

0,18

18 novembre

0,18

18 novembre

0,51

 

 

 

REDDITI 2019 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Versamento della 1° rata entro il 30 settembre 2019

Versamento della 1° rata, con aumento dello 0,40% dal 1° ottobre al 30 ottobre 2019

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

30 settembre

30 ottobre

31 ottobre

0,33

31 ottobre

2 dicembre

0,66

2 dicembre

0,33