Proroga di 180 giorni per l’approvazione dei bilanci 2020

Il Decreto Milleproroghe  dispone, per i bilanci 2020, che in deroga agli articoli del Codice civile e delle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (articolo 3, comma 6, del Dl 183/2020, convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021).

Di conseguenza la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 va effettuata entro 180 giorni (rispetto agli ordinari 120 giorni), ossia entro il 29.6.2021.

L’utilizzo del maggior termine rappresenta una facoltà.

Inoltre, Spa, Sapa, Srl, cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordinarie:

1) il voto in via elettronica o per corrispondenza

2) l’intervento nell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Queste società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, presidente, segretario e notaio.

Le Srl possono consentire l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’articolo 2479, quarto comma, e alle diverse disposizioni statutarie.

Le Spa quotate, per assemblee ordinarie e straordinarie, possono fare ricorso al “rappresentante designato”, previsto dall’articolo 135-undecies del Tuif, anche se lo statuto dispone diversamente.

Infine, banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 2539 del Codice civile anche in deroga ai limiti relativi al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto; nell’avviso di convocazione possono prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale soggetto.  Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.