Rientro ricercatori e docenti: ammissibili ai benefici fiscali gli assegni di ricerca

L’Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema dei benefici fiscali a favore dei docenti e dei ricercatori che trasferiscono la propria residenza in Italia.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che il beneficio riconosciuto per il rientro di docenti e ricercatori è ammesso anche in caso di percezione di assegni di ricerca in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia prima dell’assunzione, con computo della durata del beneficio a decorrere dal periodo di acquisizione della residenza.

Il beneficio prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Durata beneficio:

  • 6 anni (periodo d’imposta di trasferimento più altri 5)
  • 8 anni (periodo d’imposta di trasferimento più altri 7) nel caso di acquisto di un immobile in Italia o figlio minorenne o a carico
  • 11 anni (periodo d’imposta di trasferimento più altri 10) nel caso di almeno due figli minorenni o a carico
  • 13 anni (periodo d’imposta di trasferimento più altri 12) nel caso di almeno tre figli minorenni o a carico

Per tutte le durate è inteso: sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

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